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Autore Topic: Faretti fendinebbia  (Letto 3469 volte)

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Faretti fendinebbia
« il: 15/05/2011, 21:50:41 »
ciao,come richiesto da alcuni amici durante il Nzionale, ecco il sito da dove ho acquistato i miei faretti fendinebbia.

http://www.mv-motorrad.de/lshop,showrub,20948,e,1305488846-21079,008.1254227333,,,,.htm

Lamps

Offline AL58

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« Risposta #1 il: 15/05/2011, 23:01:58 »
Ma dove li hai fissati e in che punto, mandaci una foto.
Alberto & Raffaella

Quando capisci il viaggio, diventa' liberta'

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« Risposta #2 il: 16/05/2011, 08:08:22 »
Grazie Philips !!

Offline AL58

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« Risposta #3 il: 16/05/2011, 10:56:55 »
Ma hanno una buona proiezione di luce o sono solo estetici.
Alberto & Raffaella

Quando capisci il viaggio, diventa' liberta'

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« Risposta #4 il: 16/05/2011, 20:42:26 »
ciao, appena posso posto le foto. Per quel che riguarda la luce, sono dei fendinebbia, quindi hanno un fascio ampio. Io ho alzato un po' i fari per illuminare in profondità e con questi faretti illumino bene la parte immediatamente davanti alla moto: così mi trovo bene. C'è da dire che di giorno la moto è molto più visibile da parte degli altri utenti della strada e questo lo considero un aiuto in più alla sicurezza.

Lamps

Offline dantefjr

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« Risposta #5 il: 16/05/2011, 23:47:29 »
Sembra interessante
Dante & Ale & Michele

Offline Giulio

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« Risposta #6 il: 18/05/2011, 22:44:24 »
Ma la normativa ?
Non c'è il rischio di rogne da parte delle forze dell'ordine?
Giulio

Offline AlexMajor

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« Risposta #7 il: 19/05/2011, 09:26:13 »
Facciamo un pò di sano "terrorismo"...

Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
 

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)

2 ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
 
 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004. Comma introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120.
- My 2007 Silver Storm -

Con la teoria si sa tutto e niente funziona. Con la pratica tutto funziona e nessuno sa il perché.

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« Risposta #8 il: 12/08/2011, 01:12:39 »
Ciao Effepi73, volevo sapre quanto hai pagato fra acquisto e montaggio? Queste luci si possono accedndere indipendentemente da quelle ordinarie?
Grazie, Lamps.

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« Risposta #9 il: 12/08/2011, 08:11:00 »
sono molto più cool quelli dedicati alla motona dalla touratech secondo me

Offline Ricky

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« Risposta #10 il: 12/08/2011, 09:43:54 »
Citazione da: "chirone74"
sono molto più cool quelli dedicati alla motona dalla touratech secondo me


Ciao, si però sono esterni, questi sono meno invasivi, aspetto foto e nuovi pareri poi

passo all'acquisto.
Riccardo.... Ricky....The Black Sheep. Dagli del Gassss Al Minarelli.
Fjr 1300 A Silver Storm. Fjr 1300 AS Midnight Black.  Il Mito. Gs1200 Ocean Blu. Gs 1250 Adventur Trophy.
I rompi co*****i non vanno mai in ferie, maremma maiala.

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« Risposta #11 il: 12/08/2011, 14:04:25 »
Ricky sono d'accordo con te. prima le foto  e poi passiamo all'acquisto....!!!!!

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« Risposta #12 il: 12/08/2011, 22:45:13 »
ciao a tutti, il kit viene venduto con un auto switch; io invece ho montato un interruttore apposito: il prezzo è quello che si vede nel sito ( € 122,90 ) più una decina di eurini di spedizione; per farli montare ho speso 30 euro.
Scusatemi, avevo fatto delle foto ed ero convinto di averle postate e invece no! domani ci riprovo.
I faretti tt sono effettivamente più belli, tuttavia visti montati....c'è il filo che passa sopra la carenatura! e l'effetto è orrendo!

lamps

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« Risposta #13 il: 14/08/2011, 20:50:24 »
Grazie della dritta, mi sa che me li prendo anche io!
Lamps.

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« Risposta #14 il: 15/08/2011, 21:54:25 »
Scusate, ma non riesco a postare le foto! forse sono un po' cotto: domani ci riprovo

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« Risposta #15 il: 16/08/2011, 00:00:02 »
Vedi fino a che risoluzione si possono caricare le foto sul forum...eventualmente li puoi ridurre....!!!