Silvano, come ti ho anche appena scritto via mail, temo che si sia verificata la compiuta giacenza, perché sul verbale è riportata la data della notifica (che si ha dunque per perfezionata).
Ti consiglio di andare a chiedere subito ai vigili, perché c'è anche il rischio che tu possa perdere il ricorso.
Sarà fatto e vi terrò aggiornati sullo sviluppo ulteriore, ancora grazie.
Inoltre in merito alla compiuta giacenza ho trovato questo in rete, magari può servire.
E’ buona norma Controllare sempre prima di pagare.
Se avete dubbi sulla notifica o ritenete di non avere mai ricevuto nulla, richiedete le RELATE DI NOTIFICA degli atti e le RICEVUTE DI RITORNO all’Ente impositore. È un vostro diritto.
La NOTIFICA di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) si ritiene perfezionata quando il destinatario/debitore è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica. Questo è un concetto molto importante a livello giuridico da approfondire quando si intende contestare una notifica.
Se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi, esso viene depositato nella Casa Comunale con affissione di un avviso di deposito nell’Albo Pretorio del Comune di residenza. Contestualmente l’avviso, con invito al ritiro dell’atto, viene inviato al debitore tramite raccomandata a/r.
Se viene utilizzato il servizio postale, in caso di mancata consegna l’atto, viene depositato presso l’Ufficio Postale.
Al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle Poste) inerente la giacenza.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza (Sentenza Corte Costituzionale - 3/2010).
In caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del D.L. 248/2007 (cosiddetto Milleproroghe) convertito nella Legge 31/2008.
La Legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’art. 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 01/03/2008.